L’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, oltre a prevedere, al primo comma, il rinvio d’ufficio dal 9 marzo al 15 aprile 20209 delle udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, al secondo comma, sancisce, per il medesimo periodo, la sospensione dei termini per il compimento di “qualsiasi atto dei procedimenti civili”. Nello stesso comma, viene specificato che si intendono sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti (…) “per l’adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”. La medesima norma, al terzo comma, prevede le materie e ipotesi a cui non si applicano né il rinvio d’ufficio delle udienze né la sospensione dei termini.
Sospensione dei termini” significa che il relativo periodo (pari a 38 giorni) non si considera nel computo dei termini di scadenza di un atto processuale. Se, ad esempio, all’udienza del 4 marzo 2020 (in una causa, ovviamente, avente ad oggetto una materia diversa da quelle contemplate al terzo comma dell’art.
83 d.l. 18/2020) fosse stato concesso, alle parti, il termine per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il termine per il deposito della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., piuttosto che scadere il 3 aprile, tenuto conto della sospensione straordinaria dal 9 marzo al 15 aprile scadrà, invece,
l’11 maggio 2020 (4 giorni di marzo+26 giorni a partire dal 16 aprile incluso).
La sospensione dei termini non significa, tuttavia, che la parte sia obbligata a beneficiarne o che non possa compiere un atto processuale. Allo stesso modo, la sospensione del termine “per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione” non significa che essi non possano essere adottati e comunicati dalla cancelleria fermo restando che sarà differito, invece, il termine per l’eventuale impugnazione che inizierà a decorrere dal 16 aprile (incluso e, quindi, da computare). Sospensione dei termini non equivale a “sospensione del processo” con la conseguenza che non è applicabile la norma di cui all’art. 298 c.p.c. secondo cui “Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento”.

Sospensioni processuali: i casi specifici

Si può depositare prima del 15 aprile 2020, sempre telematicamente, un ricorso per separazione legale? Il deposito telematico è sempre possibile. Se non vi sono le ragioni di urgenza, ossia, le ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 83 d.l.18/2020, è probabile, però, che non venga emesso un provvedimento durante il periodo di sospensione.
Se è fissata al 16 aprile 2020 un’udienza per la precisazione delle conclusioni, si può evitare la presenza fisica in udienza e depositare le conclusioni telematicamente? Allo stato (ossia, alla data di pubblicazione della presente guida) non risulta una proroga del periodo relativamente al quale le udienze sono rinviate d’ufficio. E’ necessario, pertanto, presenziare in udienza a meno che non sia comunicato il rinvio o non siano adottati diversi provvedimenti dal Giudice o dal Presidente del Tribunale o dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la causa (ad esempio: in attuazione di quanto consentito dall’art. 83 d.l. 18/2020, commi 6 e 7, laddove autorizza i capi degli uffici giudiziari ad adottare, nel periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020, misure organizzative “al fine di evitare
assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”).
Si possono ritenere legittimi i provvedimenti organizzativi coi quali si ammette l’iscrizione a ruolo dei procedimenti avanti al Giudice di Pace mediante invio a mezzo posta? Il d.l. 18/2020 prevede la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di adottare le misure (per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno) indicate al comma settimo tra cui non sembrerebbe indicata l’iscrizione a ruolo dinanzi al Giudice di Pace. Va considerato, tuttavia, che essa è possibile nei casi di opposizione a sanzioni amministrative, ragion per cui, in tal caso, si ritiene legittimo un provvedimento col quale sia disposta l’iscrizione a mezzo posta.

Sono sospesi anche i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma, c.p.c.? I termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. sono “processuali” e si ritengono, quindi, sospesi. Bisogna, però, accertare che l’oggetto della causa non rientri nelle materie e ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 83 d.l. 18/2020. La sospensione dei termini non impedisce, ovviamente, alla parte di depositare l’atto anche nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020.
Si applica la sospensione per il deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.? E’ un termine processuale, ragion per cui il termine è sospeso, purché, ovviamente, la causa non rientri nelle materie e ipotesi di cui all’art. 83, III comma, d.l. 18/2020.